Art. 13.
(Fondazioni politico-culturali).

      1. Per concorrere al potenziamento e allo sviluppo dell'attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione e comunicazione

 

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culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, i partiti e i movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale possono costituire fondazioni politico-culturali disciplinate ai sensi del presente articolo.
      2. Le fondazioni politico-culturali sono costituite con atto pubblico del quale fa parte integrante anche uno statuto, che deve espressamente contenere:

          a) la denominazione e la sede legale della fondazione;

          b) l'attribuzione della rappresentanza legale e i nominativi dei membri facenti parte della fondazione, con la previsione delle relative situazioni di incompatibilità;

          c) le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

          d) la composizione e le procedure per l'elezione degli organi nonché le relative modalità di funzionamento.

      3. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che rivestono cariche di presidente, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici non possono ricoprire la carica di amministratore nelle fondazioni di cui al comma 1.
      4. Le fondazioni politico-culturali, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità, sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime, nonché sul rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi statuti. La mancanza dei requisiti predetti, la presenza di irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile o il riscontro di eventuali incompatibilità comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco.

 

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      5. Le fondazioni politico-culturali non possono concorrere all'attività dei partiti e dei movimenti politici mediante trasferimenti finanziari.
      6. Le fondazioni politico-culturali possono concorrere all'attività dei partiti politici unicamente mediante prestazione di beni e di servizi, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. I trasferimenti sono evidenziati in capitoli separati nei bilanci dei partiti, dei movimenti politici e delle fondazioni stesse.
      7. Lo statuto delle fondazioni politico-culturali può prevedere, tra le fonti di approvvigionamento finanziario necessarie al loro funzionamento:

          a) i proventi derivanti dalla destinazione volontaria della quota del 4 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 12;

          b) le eredità, i legati, le erogazioni liberali e le donazioni effettuati su apposito conto di deposito presso la Camera dei deputati. L'erogante, con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, esprime la propria volontà di finanziamento e indica il nome della fondazione politico-culturale beneficiaria;

          c) il conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti e dei movimenti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione politico-culturale;

          d) le entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale o da specifiche iniziative promozionali;

          e) i proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari;

          f) i contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell'ambito dei fini statutari.